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Legge Ordinaria n. 323 del 19/05/1950 (Pubblicata nella G.U. del 15 giugno 1950)
Ratifica, con modificazioni, del decreto-legislativo 21 aprile 1947, n. 373, sul conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, e' ratificato con la
seguente modificazione:

  Art.  2.  -  Alla lettera c) aggiungere: "i maestri elementari che,
avendo  prestato  non  meno  di  12  anni di servizio di ruolo, siano
forniti  di  diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ovvero
della  laurea  in  pedagogia o in materie letterarie rilasciate dalla
Facolta'  di  magistero  e abbiano esercitato l'incarico effettivo di
direttore didattico per almeno un biennio con qualifica non inferiore
a quella di ottimo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 maggio 1950

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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