Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 328 del 02/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 17 giugno 1950)
Modificazioni all'attuale disciplina delle mostre d'arte.
Modificazioni all'attuale disciplina delle mostre d'arte.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Ministero della pubblica istruzione puo' autorizzare l'invio all'estero delle cose tutelate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, appartenenti allo Stato o ad altro ente ed istituto legalmente riconosciuto, per mostre od esposizioni da esso organizzate o autorizzate in seguito ad accordi col Ministero degli affari esteri e sentito, secondo le competenze, il parere del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti o di quello delle accademie e biblioteche. Puo' anche autorizzare, sentito il parere dei detti corpi Consultivi, la partecipazione in numero limitato delle cose di cui al comma precedente, a mostre o esposizioni organizzate da Governi o enti culturali stranieri, quando ne sia fatta formale richiesta a mezzo del Ministero degli affari esteri e si ravvisi nell'iniziativa un alto interesse culturale. Sono in ogni caso esclusi dall'invio all'estero quei gruppi di opere che costituiscono il fondo principale o una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica, nonche' le opere, specialmente i dipinti su tavola o le opere di grandi dimensioni, che possono subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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