Legge Ordinaria n. 333 del 19/05/1950 (Pubblicata nella G.U. del 19 giugno 1950)
Applicabilita' alle province dell'Abruzzo e al Molise delle agevolazioni tributarie contenute nel secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprieta' contadina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  riduzione  a  un  decimo  della  normale  imposta di registro e
l'applicazione  dell'imposta  fissa  ipotecaria, previste nel secondo
comma  dell'art.  1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114,
per  gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi di fondi
rustici,  relativamente  a  terreni  situati nell'Italia meridionale,
nella Sicilia e nella Sardegna, si intendono applicabili, con effetto
dal  giorno  della  entrata  in vigore del detto decreto legislativo,
alle province dell'Abruzzo e al Molise.
 

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