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Legge Ordinaria n. 373 del 25/05/1950 (Pubblicata nella G.U. del 28 giugno 1950)
Modificazione alle disposizioni per la concessione di studi e ricerche necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il comma terzo dell'articolo unico del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  in  data  10  dicembre  1947,  n. 1482, e'
modificato come appresso:
  "La  relativa  spesa  non  potra' eccedere la misura dello 0,50 per
cento  di  quella  autorizzata  in  ciascun esercizio finanziario del
periodo suddetto per l'esecuzione di opere di bonifica".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 maggio 1950

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - SEGNI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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