Legge Ordinaria n. 378 del 28/06/1950 (Pubblicata nella G.U. del 30 giugno 1950)
Proroga del termine per l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria della facolta' prevista dall'art. 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206 per la definizione amichevole delle controversie in materia di determinazione del valore della ricchezza ai fini della applicazione di alcune imposte.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  facolta'  concessa  dall'art. 12 della legge 12 maggio 1949, n.
206,  all'Amministrazione  finanziaria  d'accordare  un  abbuono  non
superiore  al  terzo  del valore venale presunto dall'amministrazione
stessa  nelle  controversie per la determinazione di detto valore, ai
fini  dell'applicazione  dell'imposta  di  registro e di successione,
dell'imposta  sul  valore  netto  globale  e dell'imposta ipotecaria,
nonche'  dei diritti catastali, in dipendenza di successioni apertesi
o  di  atti  pubblici  stipulati  prima  dell'entrata in vigore della
medesima  legge  12  maggio 1949, n. 206, ovvero di scritture private
registrate entro lo stesso termine, puo' essere esercitata fino al 31
luglio 1950.
 

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