Legge Ordinaria n. 390 del 24/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 3 luglio 1950)
Computo delle campagne della guerra 1940-45.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   partecipazione   alla   condotta  ed  allo  svolgimento  delle
operazioni  di  guerra  dall'11  giugno  1940,  all'8 maggio 1945 nel
territorio  metropolitano ed extra-metropolitano, e su navi in mare o
su  aerei  in  volo,  durante  i cicli operativi fissati con apposite
disposizioni   dagli   Stati   Maggiori   delle   Forze   armate   su
determinazione  dello  Stato  Maggiore  generale  o  durante la lotta
partigiana od anche, indipendentemente da tali cicli o da tale lotta,
nei   casi   indicati   nei   successivi  articoli,  da'  diritto  al
riconoscimento delle campagne di guerra.
  Tale  riconoscimento,  in base ai titoli che lo giustificano, quali
sono  in  seguito specificati, va compiuto in ragione di una campagna
per ogni anno solare.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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