Legge Ordinaria n. 391 del 09/05/1950 (Pubblicata nella G.U. del 3 luglio 1950)
Misura della indennita' straordinaria per custodia e vigilanza ai marinai portuali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  militari  della  categoria portuali del Corpo equipaggi militari
marittimi,  quando  sono  destinati  per  servizi  di  vigilanza o di
custodia  a  bordo  di  navi  mercantili  nazionali  od  estere  e di
galleggianti,  o  presso  depositi  a  terra  od  in  zone di demanio
marittimo   ove   si   eseguono  operazioni  soggette  a  particolare
sorveglianza  ai  fini della sicurezza dei depositi, rade e adiacenze
hanno   diritto,   a   carico   della   nave,   del   galleggiante  o
dell'imprenditore,  ad una indennita' straordinaria di L. 15 per ogni
ora  di  servizio  dall'alba  al  tramonto e di L. 20 per ogni ora di
servizio dal tramonto all'alba.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 9 maggio 1950

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - PACCIARDI
                                                - SCELBA - PICCIONI -
                                                    VANONI - SIMONINI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)