Legge Ordinaria n. 396 del 09/06/1950 (Pubblicata nella G.U. del 4 luglio 1950)
Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni di cui alla legge 20 agosto 1949, n. 643, relative
alla  proroga  del  pagamento  degli assegni rinnovabili di guerra si
applicano anche per il periodo 1 gennaio 1950, 31 dicembre 1951.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 giugno 1950

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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