Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 421 del 20/05/1950 (Pubblicata nella G.U. del 8 luglio 1950)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266, concernente classificazione della Scuola professionale per la ceramica di Caltagirone in Scuola artistico-industriale per la ceramica.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266, concernente classificazione della Scuola professionale per la ceramica di Caltagirone in Scuola artistico-industriale per la ceramica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 8. - E' sostituito dal seguente: "Il personale, che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266, era in servizio presso la Scuola di tirocinio ad orario ridotto di Caltagirone sara' inquadrato nel nuovo organico secondo le norme contenute nei successivi articoli". Art. 8-bis (nuovo). - "Il personale di ruolo che, alla data di cui al precedente art. 8, ricopriva a qualsiasi titolo uffici presso la Scuola di tirocinio ad orario ridotto per l'arte ceramica di Caltagirone, per il quale l'art. 4 prevede posti di ruolo, e', dalla stessa data, inquadrato a tutti gli effetti, nei posti medesimi, previo favorevole esito di speciale ispezione, disposta dal Ministro per la pubblica istruzione. "Ai fini degli aumenti periodici di stipendio nel nuovo ruolo e' valutabile, per il personale di cui al precedente comma, il servizio prestato nel ruolo di provenienza in grado uguale o superiore a quello attribuito nel nuovo ruolo". Art. 8-ter (nuovo). - "I posti di ruolo di cui all'art. 4 che non e' possibile conferire a personale gia' di ruolo giusta quanto disposto nel precedente articolo, possono essere conferiti, eccetto quelli di custode, previo risultato favorevole di apposita ispezione disposta dal Ministro per la pubblica istruzione a coloro che alla data di cui al precedente art. 8 prestavano servizio nella Scuola di tirocinio per l'arte ceramica di Caltagirone da almeno tre anni come incaricati con mansioni corrispondenti ed affini a quelle dei suddetti posti previsti dall'organico della Scuola trasformata. "Il conferimento di tali posti e' subordinato anche al possesso del titolo di studio nei casi in cui esso e' richiesto dalle disposizioni in vigore. "I posti di custode sono conferiti senza ispezione al personale che, in possesso della licenza delle scuole elementari o altro titolo equipollente, abbia compiuto presso la Scuola di Caltagirone, alla data di cui al precedente art. 8, almeno tre anni di lodevole ininterrotto servizio. "La nomina ai posti di cui ai precedenti commi sara' fatta al grado iniziale".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)