Legge Ordinaria n. 433 del 19/05/1950 (Pubblicata nella G.U. del 11 luglio 1950)
Adeguamento della misura delle indennita' annue dovute in aggiunta al trattamento di quiescenza ad alcune categorie di ufficiali nella riserva, in ausiliaria o a riposo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire  dal  1  aprile  1945,  sono decuplicate le misure delle
speciali  indennita' annue corrisposte, in aggiunta al trattamento di
quiescenza,    agli    ufficiali    dell'Esercito,    della   Marina,
dell'Aeronautica  e  della  Guardia  di  finanza  nella  riserva o in
ausiliaria,  ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 10 febbraio
1926,  n.  206,  convertito  nella  legge  25  giugno  1926, n. 1135,
dell'art.  8  della  legge 18 dicembre 1930, n. 1684, dell'art. 7 del
regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, convertito nella legge
22  dicembre 1932, n. 1986, dell'art. 9 della legge 4 aprile 1935, n.
493,  dell'art.  26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404 e dell'art. 72
della legge 16 giugno 1935, n. 1026.
  A partire dalla stessa data e' decuplicata altresi' la misura della
speciale indennita' annua di cui all'art. 8 del testo unico approvato
con  regio  decreto  14 luglio 1898, n. 380, della quale usufruiscono
gli  ufficiali  della  Giustizia militare collocati a riposo ai sensi
dell'art. 10 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.
 

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