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Legge Ordinaria n. 44 del 05/01/1950 (Pubblicata nella G.U. del 9 marzo 1950)
Integrazione del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, del decreto legislativo 13 dicembre 1942, n. 1561 e del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, relativi all'indennita' di alloggio ai personali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e pena.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nell'art.  2  del  decreto  legislativo  1 aprile 1947, numero 222,
nell'art.  2  del  decreto  legislativo  13 dicembre 1947, n. 1591, e
nell'art.  4  del  decreto  legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, e'
aggiunto, dopo il primo comma, il seguente capoverso:
  "L'indennita' suddetta e' conservata, limitatamente alla misura, di
tre  quarti,  a  favore  del  personale  di  cui  ad comma precedente
usufruente di alloggio in caserma, che, essendo stato trasferito, non
abbia potuto condurre nella nuova sede la propria famiglia".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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