Legge Ordinaria n. 449 del 09/06/1950 (Pubblicata nella G.U. del 13 luglio 1950)
Norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga  al  disposto dell'art. 1 del regio decreto 28 settembre
1934,  n.  1587,  e'  data  facolta'  al  Ministro  per  la difesa di
consentire   la   partecipazione   ai   concorsi   per   l'ammissione
all'Accademia  militare  dei  giovani  che, alla data di scadenza del
termine  utile  per  la  presentazione  delle  domande,  non  abbiano
conseguito il titolo di studio richiesto, purche' possano conseguirlo
nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il
  concorso   e  siano  in  possesso  di  tutti  gli  altri  requisiti
  prescritti.
L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma
precedente  resta,  in  ogni  caso,  subordinata al conseguimento del
titolo di studio nella predetta sessione di esami.
  In  deroga  al  disposto  dell'ultimo  comma  dell'art. 1 del regio
decreto   28  settembre  1934,  n.  1587,  quale  risulta  sostituito
dall'art.  1  del  regio  decreto  23  gennaio  1940, n. 161, e' data
facolta',  al  Ministro per la difesa di consentire la partecipazione
ai  concorsi  per l'ammissione all'Accademia militare dei giovani che
compiranno  il  diciassettesimo  anno  di  eta'  entro il 31 dicembre
dell'anno  in  cui ha luogo il concorso, purche' siano in possesso di
tutti gli altri requisiti prescritti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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