Legge Ordinaria n. 45 del 23/02/1950 (Pubblicata nella G.U. del 9 marzo 1950)
promozioni al grado 8° dei ruoli di gruppo B del Corpo del genio civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  abrogato  il  secondo  comma  dell'art. 21 del regio decreto 30
dicembre  1923,  n.  3084.  Le  promozioni  al grado 8° dei ruoli del
gruppo U del Corpo del genio civile sono conferite agli impiegati del
grado  immediatamente  inferiore  secondo  le  disposizioni contenute
nell'art. 7 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella,  Raccolta ufficiale delle leggi e dai decreto della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservarla, e di
farla, osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 febbraio 1950

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - ALDISIO -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

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