Legge Ordinaria n. 505 del 15/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 26 luglio 1950)
Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  contratti  verbali  o  scritti  di mezzadria, colonia parziaria,
compartecipazione   e  affitto  stipulati  con  coltivatori  diretti,
compresi  quelli  con  clausola migliorataria e quelli di mezzadria o
colonia  mista all'affitto, nonche' le concessioni di terre incolte o
insufficientemente   coltivate,   disposte   ai   sensi  del  decreto
legislativo  luogotenenziale  19  ottobre 1944, n. 279, e del decreto
legislativo  6  settembre  1946,  n.  89, e successive integrazioni e
modificazioni, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1950-1951.
  Ad  essi  si  applicano  le  disposizioni  contenute nella legge 25
giugno 1949, n. 353, e successive modificazioni e integrazioni.
  Nella  applicazione  della  presente  legge,  la  facolta' prevista
dall'art. 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato 1 aprile 1947, n. 273, non puo' essere esercitata quando
il  fondo richiesto sia stato acquistato per atti fra vivi dopo il 31
dicembre  1948,  salvo il caso in cui la famiglia del richiedente non
abbia  alcun  altro  fondo in conduzione od abbia altri fondi che non
assorbano la meta' della capacita' lavorativa familiare.
  E'  abrogata  la lettera a) dell'art. 3 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273.
 

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