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Legge Ordinaria n. 523 del 08/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 28 luglio 1950)
Determinazione dell'importo dell'indennita' di contingenza da corrispondere agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre gennaio-giugno 1950.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'importo  della indennita' di contingenza istituita a favore degli
invalidi  di  guerra  di  prima  categoria  dall'art.  1  del decreto
legislativo  luogotenenziale  29 aprile 1946, n. 299, e' determinato,
con  effetto  dalla  prima  rata con scadenza successiva al 1 gennaio
1950  e  per  un periodo di sei mesi, tenendo conto dell'indice medio
del  costo  dell'alimentazione  rilevato  dall'Istituto  centrale  di
statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 luglio 1950

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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