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Legge Ordinaria n. 54 del 20/02/1950 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1950)
Aumento dell'indennita' di residenza per le farmacie rurali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  misura  massima  dell'indennita',  di  residenza a favore delle
farmacie  rurali,  prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi
sanitarie,  modificato  dall'art.  1 della legge 28 dicembre 1940, n.
1868, e' elevata da. L. 4000 a L. 80.000 annue.
  La   predetta  indennita',  nel  caso  di  farmacie  non  di  nuova
istituzione,   puo'   essere   concessa   qualora  il  reddito  medio
imponibile,  accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di
ricchezza  mobile  nell'ultimo  triennio,  non  sia  superiore  a  L.
120.000.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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