Legge Ordinaria n. 582 del 29/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1950)
Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  coloro che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo
luogotenenziale  12  aprile  1946,  n. 320, abbiano, a proprie spese,
intrapreso  lavori  di bonifica di terreni di loro proprieta', ovvero
di  terreni demaniali, arenili e spiagge, avuti in concessione, anche
se  abbiano  ultimato  i  lavori  stessi  dopo la data suindicata, e'
concesso  dallo  Stato,  nei limiti di cui agli articoli seguenti, un
concorso alla spesa sostenuta per detta bonifica.
  Il  concorso alla spesa e' concesso all'usufruttuario, all'usuario,
all'enfiteuta  od al conduttore qualora la bonifica sia stata da essi
eseguita  e  quando  non  siano  stati  rimborsati  delle  spese  dal
proprietario a norma del Codice civile.
 

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