Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 586 del 28/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1950)
Modificazione dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato civile.
Modificazione dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato civile.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e modificato come segue: Art. 186: "Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali, l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la paternita' o la maternita' non e' conosciuta. Se si tratta di figlio naturale riconosciuto o legittimato, e' indicato soltanto il nome del genitore o dei genitori che l'hanno riconosciuto o legittimato. Il figlio naturale non riconosciuto ne' legittimato, il quale e' stato adottato, ed il figlio naturale riconosciuto successivamente alla adozione, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante e come figlio di questo salvo che l'interessato richieda di far constare la sua qualita' di figlio adottivo. Se l'adozione e' stata compiuta da entrambi i coniugi deve farsi menzione dell'uno e dell'altro. Il figlio naturale non riconosciuto, ne' legittimato, il quale e' stato affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante, deve essere indicato con questo solo cognome e come figlio di questo, anche se successivamente all'affiliazione ha avuto luogo il riconoscimento o la legittimazione e sempre che l'affiliazione non sia stata dichiarata estinta, a termini dell'art. 407 del libro primo del Codice civile, salvo che l'interessato richieda di far constare la sua qualita' di affiliato. Se l'affiliazione e' stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai certificati di cittadinanza ed a quelli attestanti lo stato di famiglia". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. Data a Roma, addi' 28 luglio 1950 EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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