Legge Ordinaria n. 592 del 15/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1950)
Esenzione dall'imposta di registro di alcuni contratti di acquisto di immobili da parte di Comuni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  contratti  di  acquisto da parte di Comuni, sia a titolo oneroso
sia  a  titolo gratuito, di ville, parchi, giardini ed altri immobili
aventi  interesse  paesistico  o  di importanza storica, che i Comuni
stessi  destinino  ad  uso  pubblico che ne implichi la conservazione
permanente  come  parte  del  patrimonio  comunale,  giusta  clausola
impegnativa  che deve risultare dal contesto dell'atto, sono soggetti
all'imposta fissa di registro di lire 400.
  Qualora  entro  il  termine  di  20  anni  dalla  data  di acquisto
l'immobile  sia  trasferito in tutto o in parte a terzi o cessi dalla
sua  destinazione si rendono esigibili a carico del Comune le normali
imposte non corrisposte in base alla presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Caprarola, addi' 15 luglio 1950

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

                                                  Visto,           il
Guardasigilli: PICCIONI
 

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