Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 592 del 15/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1950)
Esenzione dall'imposta di registro di alcuni contratti di acquisto di immobili da parte di Comuni.
Esenzione dall'imposta di registro di alcuni contratti di acquisto di immobili da parte di Comuni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. I contratti di acquisto da parte di Comuni, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, di ville, parchi, giardini ed altri immobili aventi interesse paesistico o di importanza storica, che i Comuni stessi destinino ad uso pubblico che ne implichi la conservazione permanente come parte del patrimonio comunale, giusta clausola impegnativa che deve risultare dal contesto dell'atto, sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire 400. Qualora entro il termine di 20 anni dalla data di acquisto l'immobile sia trasferito in tutto o in parte a terzi o cessi dalla sua destinazione si rendono esigibili a carico del Comune le normali imposte non corrisposte in base alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Caprarola, addi' 15 luglio 1950 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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