Legge Ordinaria n. 593 del 15/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1950)
Proroga del termine per il mantenimento in servizio dei prestatori d'opera assunti e riassunti in virtu' del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  periodo  minimo  di  mantenimento  in  servizio  dei lavoratori
reduci,  partigiani  ed assimilati, assunti o riassunti in servizio a
norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale
14  febbraio  1946, n. 27, gia' prorogato con decreto legislativo del
Capo  provvisorio  dello  Stato  24 febbraio 1947, n. 61, con decreto
legislativo 23 marzo 1948, n. 418, e con legge 5 giugno 1949, n. 306,
e' ulteriormente prorogato sino al 31 maggio 1951.
 

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