Legge Ordinaria n. 633 del 28/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 30 agosto 1950)
Estensione delle assicurazioni sociali obbligatorie agli impiegati con retribuzione superiore a L. 1500 mensili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  effetti dell'obbligo delle assicurazioni sociali il limite di
retribuzione   per  gli  impiegati  di  cui  all'art.  38  del  regio
decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827,  ed  all'art. 5 del regio
decreto-legge  14  aprile  1939,  n.  636, e' abolito a decorrere dal
primo  giorno  del  mese  successivo alla data di pubblicazione della
presente legge.
 

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