Legge Ordinaria n. 64 del 20/02/1950 (Pubblicata nella G.U. del 16 marzo 1950)
Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le   indennita'  giornaliere  per  inabilita'  temporanea  assoluta
derivante  da  infortunio  sui  lavoro  in  agricoltura, che comporti
l'astensione  dal  lavoro  per piu' di sei giorni, sono corrisposte a
partire dal settimo giorno, per i casi che avverranno dall'entrata in
vigore della presente legge, nelle seguenti misure in sostituzione di
quelle   fissate   nell'art.  1  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio   dello   Stato  9  settembre  1947,  n.  928,  che  reca
modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro in agricoltura:

per gli uomini di eta' superiore a 16 anni. . . . . . . . . . . L 250
per le donne di eta' superiore a 16 anni . . . . . . . . . . . .L.165
per i ragazzi di ambo i sessi dal eta' non superiore a 16 anni. L. 85

  Salvo  quanto  e' disposto nel comma precedente, nulla e' innovato,
per  quanto riguarda le indennita' giornaliere, alle disposizioni del
decreto-legge  luogotenenziale  23  agosto  1917,  n.  1450,  che  ha
istituito  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul
lavoro in agricoltura, e successive modificazioni.
  Per  i  casi  di  infortunio  avvenuti  anteriormente  alla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge e per i quali l'inabilita'
temporanea  sussiste  ancora  a  tale  data,  le  indennita'  saranno
corrisposte nella misura suindicata a decorrere dalla data stessa.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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