Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 64 del 20/02/1950 (Pubblicata nella G.U. del 16 marzo 1950)
Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Le indennita' giornaliere per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio sui lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per piu' di sei giorni, sono corrisposte a partire dal settimo giorno, per i casi che avverranno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti misure in sostituzione di quelle fissate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928, che reca modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura: per gli uomini di eta' superiore a 16 anni. . . . . . . . . . . L 250 per le donne di eta' superiore a 16 anni . . . . . . . . . . . .L.165 per i ragazzi di ambo i sessi dal eta' non superiore a 16 anni. L. 85 Salvo quanto e' disposto nel comma precedente, nulla e' innovato, per quanto riguarda le indennita' giornaliere, alle disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, che ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e successive modificazioni. Per i casi di infortunio avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali l'inabilita' temporanea sussiste ancora a tale data, le indennita' saranno corrisposte nella misura suindicata a decorrere dalla data stessa.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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