Legge Ordinaria n. 66 del 23/02/1950 (Pubblicata nella G.U. del 17 marzo 1950)
Modificazioni al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361 per quanto ha riferimento alle sanzioni penali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del regio decreto-legge
15  ottobre  1925,  n.  2033  e  dall'art.  128  del  regolamento  di
esecuzione,  approvato  con  il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n.
1361, sono aumentate 50 volte.
  L'aumento  disposto  dal  comma precedente assorbe quello preveduto
dai  decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 678 e 21 ottobre 1947, n.
1250.
 

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