Legge Ordinaria n. 666 del 10/08/1950 (Pubblicata nella G.U. del 6 settembre 1950)
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui agli Istituti autonomi per le case popolari per far fronte al disavanzo di gestione per l'esercizio 1947-48.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui sino
alla  concorrenza  di  lire 500.000.000 agli Istituti autonomi per le
case popolari, per far fronte al disavanzo di gestione dell'esercizio
finanziario 1947-48.
  Detti  mutui, da ammortizzare in quaranta annualita' costanti, sono
concessi  nella misura da determinarsi con decreto del Ministro per i
lavori  pubblici  di  concerto  con  il Ministro per il tesoro, sulla
scorta   del   bilancio   consuntivo   approvato   dal  Consiglio  di
amministrazione degli istituti stessi.
  Gli  interessi relativi sono calcolati al saggio vigente al momento
della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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