Legge Ordinaria n. 676 del 10/08/1950 (Pubblicata nella G.U. del 7 settembre 1950)
Concessione di un assegno di caroviveri temporaneo a favore dei pensionati dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire  dal  1  luglio  1949,  ai  titolari di assegni vitalizi
liquidati  o da liquidare dall'"Ente fondo per gli assegni vitalizi e
straordinari  al  personale  del  lotto"  e'  concesso  un assegno di
caroviveri  temporaneo  nella  misura  di  lire  24.000 annue lorde a
favore  di titolari di assegni diretti e di lire 18.000 annue lorde a
favore di titolari di assegni indiretti e di riversibilita'.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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