Legge Ordinaria n. 690 del 28/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 8 settembre 1950)
Temporanea assunzione da parte dello Stato del contributo dovuto dai Comuni della Repubblica per l'impianto di reti telefoniche urbane per i collegamenti interurbani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assunzione  da  parte  dello  Stato  del  contributo previsto dal
decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947,
n.  783,  e  successive  modificazioni  ed estensioni, e' estesa agli
impianti  ed  ai  collegamenti telefonici dei Comuni della Repubblica
attualmente  sprovvisti di telefono per qualunque causa e che vengano
eseguiti  entro  il  1952,  anche se all'esecuzione provveda lo Stato
stesso per conto delle Societa' concessionarie di zona.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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