Legge Ordinaria n. 693 del 10/08/1950 (Pubblicata nella G.U. del 8 settembre 1950)
Aumento della sovvenzione per l'esercizio finanziario 1948-49 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  La   sovvenzione   per  l'esercizio  1948-49  a  favore  dell'Opera
nazionale  per la protezione della maternita' e dell'infanzia, di cui
all'art. 18 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271, ed all'art. 7 della
legge 1 aprile 1949, n. 121, e' ulteriormente elevata a 7.000.000.000
di lire.
  Per  gli  effetti  di  cui  al  quarto  comma  dell'art.  81  della
Costituzione  della  Repubblica, alla copertura dell'onere risultante
dalla  presente  legge,  viene  destinata una corrispondente aliquota
delle  maggiori  entrato  recate  dalla legge 21 agosto 1949, n. 618,
concernente  variazioni  allo  stato  di  previsione dell'entrata per
l'esercizio finanziario 1948-49 (12° provvedimento).
 

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