Legge Ordinaria n. 712 del 28/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 13 settembre 1950)
Stanziamento di un miliardo per l'anticipazione da parte dello Stato delle rette di spedalita' dovute dai Comuni agli ospedali amministrati da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  spesa  di  lire  dodici  miliardi  autorizzata  dall'art. 7 del
decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, concernente le norme sulla
riscossione  delle  rette  di  spedalita',  e' elevata a lire tredici
miliardi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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