Legge Ordinaria n. 730 del 10/08/1950 (Pubblicata nella G.U. del 19 settembre 1950)
Elevazione del contributo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni all'istituto di previdenza ed assistenza per il personale delle ricevitorie per la gestione sussidi di malattia agli agenti rurali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  annuo  dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni,  previsto dall'art. 5 della legge 18 ottobre 1942,
n. 1408, quale risulta modificata dall'art. 4 del decreto legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  21  settembre 1947, n. 1088, e'
stabilito,  a decorrere dal 1 gennaio 1950, nella somma annua di lire
3.500.000.
 

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