Legge Ordinaria n. 737 del 28/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 21 settembre 1950)
Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della Guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  concessione, da parte dello Stato, in favore dell'Istituto
nazionale  per le case degli impiegati dello Stato, del contributo di
cui  all'art.  1  della  legge  2  luglio 1949, n. 408, per mutui che
l'Istituto  medesimo  contrarra'  con  la Cassa depositi e prestiti o
direttamente  con  altri enti per la costruzione di alloggi da cedere
in  locazione  ad  ufficiali  e  sottufficiali in servizio permanente
effettivo  o  in  carriera  continuativa dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica  e della Guardia di finanza sono autorizzati impegni
nei seguenti limiti:
    lire 154.000.000 nell'esercizio 1949-50;
    lire 154.000.000 nell'esercizio 1950-51;
    lire 159.500.000 nell'esercizio 1951-52.
  La  somma  complessiva  di  lire  16.362.500.000  occorrente per il
pagamento   dei   contributi  previsti  dal  comma  precedente  sara'
stanziata  in  bilancio in ragione di lire 154.000.000 nell'esercizio
1949-50,   di   lire  308.000.000  nell'esercizio  1950-51,  di  lire
467.500.000  annue  negli  esercizi  dal  1951-52 al 1983-84, di lire
313.500.000    nell'esercizio   1984-85   e   di   lire   159.500.000
nell'esercizio 1985-86.
  Le  somme  occorrenti  per  il  pagamento  delle  annuali di cui al
presente  articolo  saranno iscritte in appositi capitoli dello stato
di  previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero
delle finanze per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi
successivi fino al 1985-86 compreso.
 

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