Legge Ordinaria n. 739 del 30/07/1950 (Pubblicata nella G.U. del 21 settembre 1950)
Aumento della indennita' di accantonamento per il personale militare dell'Esercito dislocato in zone di confine.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale  militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili
dislocati  nelle zone di confine determinate con decreti del Ministro
per   la   difesa,  di  concerto  con  il  Ministro  per  il  tesoro,
l'indennita' di accantonamento prevista dall'art. 1 del regio decreto
10  giugno  1926,  n.  1156, quale risulta modificato dall'art. 1 del
regio  decreto 18 marzo 1929, n. 394, e' attribuita in misura pari al
50 per cento della indennita' di marcia di cui al decreto legislativo
7  maggio  1948,  n.  770,  e comunque in misura non inferiore a lire
dieci nette giornaliere per i graduati e militari di truppa.
  Al  personale  militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili
dislocati  nelle  zone immediatamente a ridosso di quelle suindicate,
anch'esse  determinate  con  decreti  del  Ministro per la difesa, di
concerto  col Ministro per il tesoro, l'indennita', di accantonamento
e'  attribuita in misura pari al 25% dell'indennita' di marcia di cui
al  decreto  legislativo  7  maggio  1948,  n.  770,  e  comunque non
inferiore a lire sette nette giornaliere per i graduati e militari di
truppa.  E'  fatta  eccezione per il personale appartenente a reparti
mobili  delle  truppe  corazzate  con particolari impieghi, al quale,
anche   in  tale  dislocazione,  l'indennita'  di  accantonamento  e'
attribuita nella misura stabilita dal comma precedente.
 

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