Legge Ordinaria n. 784 del 10/08/1950 (Pubblicata nella G.U. del 25 settembre 1950)
Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35 e 29 maggio 1947, n. 649, concernenti riparazioni degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza danneggiati o distrutti da offese belliche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
  Art. 1. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "E' autorizzata la spesa di due miliardi, da iscriversi nello stato
di  previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a misura
del  bisogno  per  provvedere  ai lavori da eseguirsi a totale carico
dello   Stato  per  la  riparazione  e  ricostruzione,  esclusi  ogni
ampliamento   e  ogni  abbellimento  che  non  sia  parte  integrante
dell'organismo  architettonico  di  edifici  di  culto  e  di  quelli
destinati  ad  uso  di  beneficenza o assistenza di cui ai successivi
articoli  2  e 3, danneggiati o distrutti da offese belliche, nonche'
alla  ricostruzione  del  mobilio  che  li  arredava limitatamente ai
bisogni  indispensabili per l'esercizio del culto e della beneficenza
o  assistenza,  compresi  l'organo  e il quadro o statua del titolare
della  chiesa  ed  escluso  in  ogni  caso  le altre opere d'arte, le
suppellettili ed i parati sacri, i libri liturgici, la biancheria, la
posateria, il vasellame e simili".
  Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "Ove  le  autorita'  ecclesiastiche,  o i proprietari degli edifici
destinati  ad uso di beneficenza o assistenza secondo le norme di cui
agli articoli 2 e 3, ravvisino l'opportunita' di unificare uno o piu'
edifici,  di  scindere  un  edificio  in  due o piu', di cambiarne la
ubicazione entro i limiti della loro giurisdizione, o di ricostruirli
con  piu'  vaste  dimensioni,  dovranno addossarsi la maggiore spesa,
garantendone il pagamento con depositi o fideiussione bancari".
  Art.  2.  -  Al  primo comma, dopo le parole: "le coadiutorie" sono
aggiunte  le altre: "i santuari"; alla fine del comma dopo le parole:
"l'esercizio  del  culto  pubblico" sono aggiunte le altre: "anche se
della Santa Sede".
  Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
  "Gli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza, alla cui
riparazione  o  ricostruzione  puo' essere provveduto a totale carico
dello   Stato  agli  effetti  del  precedente  art.  1,  sono  quelli
direttamente  adibiti  a  servizi assistenziali di proprieta' di enti
morali riconosciuti a termini dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890,
n. 6972, e gli edifici di cui sia accertata la destinazione ad uso di
beneficenza  o  assistenza,  con  determinazione  del  Ministro per i
lavori  pubblici,  d'intesa  con  i  Ministri  per l'interno e per il
tesoro,  anche  se  siano  di  proprieta' della Santa Sede o di altri
enti,   societa',  associazioni  o  singoli,  purche'  gli  enti  che
esercitano  la beneficenza o l'assistenza ne acquistino la proprieta'
entro  tre  anni  dalla entrata in vigore della legge di ratifica del
presente   decreto,  e  gli  edifici  riparati  o  ricostruiti  siano
vincolati ai fini della beneficenza o dell'assistenza per non meno di
venti anni dalla ultimazione dei lavori di ripristino.
  Il   vincolo   relativo  dovra'  risultare  dai  pubblici  registri
immobiliari.
 

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