Legge Ordinaria n. 785 del 10/08/1950 (Pubblicata nella G.U. del 25 settembre 1950)
Modificazioni ed aggiunte al regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, contenente norme per la pubblicita' sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato e visibile da esse.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  3  del  regio decreto 9 maggio 1935, n. 1149, e' sostituito
dal seguente:
  "Non  sono  soggetti  alla  concessione di cui alla legge 22 maggio
1933, n. 608, gli avvisi ed i manifesti elettorali, i manifesti delle
autorita' pubbliche e gli avvisi relativi al culto".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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