Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 786 del 21/08/1950 (Pubblicata nella G.U. del 25 settembre 1950)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, sull'inquadramento degli insegnanti dei corsi secondari di avviamento professionale.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, sull'inquadramento degli insegnanti dei corsi secondari di avviamento professionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 3. - E' sostituito dal seguente: "Il personale inquadrato ai sensi dei precedenti articoli ha la facolta' di passare da cattedra di corsi a cattedra di scuole e viceversa. "Al personale insegnante di materie tecniche (industriali od agrarie), inquadrato ai sensi dei precedenti articoli, e' conferita la direzione delle scuole ove prestano servizio che derivino dalla trasformazione di corsi. "Al personale stesso, trasferito, a domanda o per servizio, in scuole, o passato dalla cattedra di materie tecniche a quella di materie scientifiche nelle scuole, e' consentito sia il ritorno nelle scuole derivanti dalla trasformazione dei corsi in cui prestava servizio, che il ritorno alla cattedra di origine. "Lo stesso personale puo' essere trasferito, a domanda, in qualunque scuola sprovvista di titolare, occupandone la cattedra di materie tecniche e, per incarico, la direzione". Art. 5 (nuovo). - "Gli insegnanti dei corsi di avviamento professionale che fossero eventualmente riassunti in servizio dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per effettive esigenze di servizio o nominati successivamente, saranno inquadrati nel ruolo transitorio previsto dall'art. 4. "Nei riguardi degli insegnanti, riassunti e inquadrati ai sensi del comma precedente, sono applicabili tutte le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a By di Ollomont, addi' 21 agosto 1950 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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