Legge Ordinaria n. 887 del 27/10/1950 (Pubblicata nella G.U. del 18 novembre 1950)
Provvedimenti a favore dei lavoratori assicurati per la tubercolosi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'   temporanea   prevista   dall'art.   16   del   regio
decreto-legge   14   aprile  1939,  n.  636,  e  i  relativi  assegni
integrativi  di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre
1945,  n.  776,  e  successive  modificazioni, nonche' gli assegni di
caropane  previsti  dal decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 770, e
successive  modificazioni,  sono  corrisposti per tutta la durata del
ricovero dell'assicurato in casa di cura.
  L'assegno   di  cui  all'art.  4  del  citato  decreto  legislativo
luogotenenziale  9 novembre 1945, n. 776, e successive modificazioni,
e'   del   pari   corrisposto   per  tutta  la  durata  del  ricovero
dell'assicurato in casa di cura.
 

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