Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 888 del 04/11/1950 (Pubblicata nella G.U. del 18 novembre 1950)
Compensi a favore dei componenti e segretari delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo.
Compensi a favore dei componenti e segretari delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. A ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati e collegi, comunque denominati - anche non previsti da disposizioni legislative - operanti nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e' corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni. Il gettone di presenza e' stabilito in lire 500 per gli appartenenti all'Amministrazione dello Stato o di enti pubblici e in lire 1000 per gli estranei alle medesime. Qualora disposizioni particolari prevedano altri emolumenti in aggiunta al gettone, questo e' ridotto a meta'.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)