Legge Ordinaria n. 907 del 10/10/1950 (Pubblicata nella G.U. del 28 novembre 1950)
Aumento da 250 milioni di lire a 10 miliardi di lire del contributo straordinario dell'Erario alle ferrovie dello Stato per il Fondo pensioni, di cui alla legge 4 maggio 1936, n. 844.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  contributo annuo del Tesoro a favore dell'Amministrazione delle
ferrovie  dello  Stato,  autorizzato  con  l'articolo 6 della legge 4
maggio  1936,  n.  844,  a  parziale  copertura  del  disavanzo della
gestione   del   Fondo   pensioni   e   sussidi   per   il  personale
dell'Amministrazione  stessa,  e'  elevato - a partire dall'esercizio
finanziario 1950-51 - da lire 250 milioni a 10 miliardi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 10 ottobre 1950

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - D'ARAGONA
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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