Legge Ordinaria n. 909 del 27/10/1950 (Pubblicata nella G.U. del 28 novembre 1950)
Modalita' di pagamento per la erogazione delle spese da effettuare in applicazione del piano E.R.P. per l'agricoltura e dei contributi previsti dal decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,
e successive modificazioni, il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste e' autorizzato, fino al  30  giugno  1953,  a  provvedere  al
pagamento dei contributi e delle spese di cui alle lettere e), f)  ed
h) dell'art. 1 ed alle lettere a), c) ed f) dell'art. 4  della  legge
23 aprile 1949, n. 165, a mezzo di aperture di credito a  favore  dei
capi degli Ispettorati agrari  compartimentali  e  degli  Ispettorati
provinciali dell'agricoltura. 
  Il limite stabilito dal citato art. 56 e  successive  modificazioni
e' elevato, per l'erogazione di cui al primo comma, a L. 10.000.000. 
 

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