Legge Ordinaria n. 923 del 13/10/1950 (Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1950)
Organici provvisori degli ufficiali della Aeronautica militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  A  decorrere  dal  1 gennaio 1948 e nell'attesa che siano stabiliti
gli  organici  definitivi  degli  ufficiali  in  servizio  permanente
dell'Aeronautica  militare,  gli  organici  degli anzidetti ufficiali
sono fissati nella consistenza risultante dall'annessa tabella.
  Gli  organici  provvisori di cui al precedente comma possono essere
variati  con  decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta
del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro,
ma  le  eventuali  variazioni  non potranno in nessun caso comportare
aumenti  di  spesa.  La  facolta'  puo'  essere esercitata fino al 31
dicembre 1950.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 13 ottobre 1950

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - PACCIARDI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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