Legge Ordinaria n. 926 del 13/10/1950 (Pubblicata nella G.U. del 2 dicembre 1950)
Proroga, con modificazioni, della efficacia della legge 6 novembre 1948, n. 1473, sulla utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio e del commissariato, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni della legge 6 novembre 1948, n. 1473, si applicano
anche  per il periodo dal 1 luglio 1949 fino a sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  e si intendono estese ai
materiali del servizio sanitario.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 13 ottobre 1950

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA
                                                            PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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