Legge Ordinaria n. 927 del 16/11/1950 (Pubblicata nella G.U. del 2 dicembre 1950)
Modificazione al decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, concernente la revisione delle opzioni degli alto atesini.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Quando  il  titolare delle facolta' di cui negli articoli 1, 2 e 11
del  decreto  legislativo  2  febbraio  1948, n. 23, sia scomparso in
guerra  o  per fatto di guerra o comunque connesso alla guerra, o sia
stato  fatto prigioniero, o sia stato internato o deportato, e non se
ne  abbiano  notizie  dall'entrata in vigore del Trattato di pace, le
facolta'  stesse, riguardo alla di lui moglie ed ai suoi figli minori
non   emancipati  nati  dal  matrimonio  che  posseggano  la  di  lui
cittadinanza,  verranno  esercitate  dalla  moglie  stessa, a pena di
decadenza,  entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore della presente
legge.
 

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