Legge Ordinaria n. 93 del 23/02/1950 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1950)
Proroga e ripristino di disposizioni finanziarie a favore dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I commi primo e secondo dell'art. 14 della legge 2 gennaio 1940, n.
1,  gia'  sostituiti dall'art. 1 dell', legge 15 aprile 1942, n. 515,
sono modificati nel modo seguente:
  "La   Cassa   depositi   e  prestiti,  l'istituto  nazionale  delle
assicurazioni  ed  il  Banco  di Sicilia sono autorizzati a concedere
all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, per l'adempimento
dei  suoi  compiti,  mutui  per  un importo globale di un miliardo di
lire,  erogabile  entro dodici anni, su richiesta dell'Ente stesso ed
in  misura  variabile  secondo  le  sue  necessita'  per  importi non
superiori,  in  ogni caso, a 250 milioni di lire in un solo esercizio
finanziario.
  "La  quota  di  250  milioni  di  lire, eventualmente non assorbita
nell'anno  cui  si  riferisce,  potra'  essere  utilizzata  in quello
successivo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 febbraio 1950

                               EINAUDI


                                                 DE GASPERI - SEGNI -
                                                 MARAZZA - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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