Legge Ordinaria n. 94 del 23/02/1950 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1950)
Utilizzazione ai fini del finanziamento delle campagne antiacridiche 1949 e 1950, della autorizzazione di spesa di lire un miliardo, disposta, per la campagna 1948, con decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 608.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  testo  del  primo  comma  dell'art. 1 del decreto legislativo 9
aprile 1948, n. 608, e' sostituito dal seguente:
  "E'  autorizzata  la  spesa di lire un miliardo per provvedere alle
esigenze  relative  alla  lotta  contro  le cavallette nelle campagne
1948, 1949 e 1950".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 febbraio 1950

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - SEGNI
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

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