Legge Ordinaria n. 976 del 04/11/1950 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1950)
Provvedimenti relativi agli ufficiali dell'Esercito a carriera limitata al grado di capitano promossi per merito di guerra o che hanno beneficiato di avanzamento per merito di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ufficiali  dell'Esercito  in  servizio permanente che, in base
alle  disposizioni  vigenti, abbiano la carriera limitata al grado di
capitano,  possono  proseguire  nella carriera anche oltre tale grado
qualora  abbiano conseguito o conseguano una promozione per merito di
guerra  al grado di tenente o di capitano o un avanzamento per merito
di guerra nei gradi di sottotenente, tenente o capitano.
  I  capitani  a  carriera  limitata  che si trovino nelle condizioni
predette  e che in base all'anzianita' posseduta vengano a risultare,
al  momento  dell'entrata in vigore della presente legge, pretermessi
all'avanzamento, sono promossi, se prescelti, con decorrenza, ai soli
effetti  giuridici,  dalla  data  in  cui  avrebbero acquisito titolo
all'avanzamento   qualora   non   fosse   esistito  l'ostacolo  della
limitazione  della  carriera  e sempre che risulti esistere alla data
stessa la vacanza nel grado superiore.
 

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