Legge Ordinaria n. 986 del 12/12/1950 (Pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 1950)
Divieto di licenziamento delle lavoratrici madri, gestanti e puerpere.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  3  della  legge  26 agosto 1950, n. 860, entra in vigore, a
modifica    di    quanto    disposto    dal   successivo   art.   36,
contemporaneamente alla presente legge, il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

  La  presente  legge, munita del sigillo, dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 dicembre 1950

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - MARAZZA -
                                                      PELLA - SEGNI -
                                                                TOGNI

Visto, il Guardasigilli: SEGNI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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