Legge Ordinaria n. 993 del 30/11/1950 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1950)
Disposizioni relative alla utilizzazione delle disponibilita' di bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga  all'art.  274  del regolamento sull'amministrazione del
patrimonio  e  sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio  decreto  23  maggio  1924, n. 827, ed all'art. 6 della legge 9
dicembre  1928,  n.  2783,  le  entrate  previste da provvedimenti di
variazioni  al  bilancio  per  l'esercizio  finanziario 1949-50 e non
impegnate  entro  l'esercizio  stesso,  possono  essere  utilizzate a
copertura  di  nuove  o  maggiori  spese  nell'esercizio  finanziario
1950-51.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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