Legge Ordinaria n. 998 del 30/11/1950 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1950)
Miglioramenti economici al clero congruato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere dal 1 gennaio 1950, sulle misure dei limiti di congrua
attualmente spettanti al clero in virtu' delle disposizioni contenute
nel  regio  decreto  29  gennaio  1931,  n.  227,  e delle successive
disposizioni  legislative  concernenti le misure dei limiti suddetti,
viene concesso un aumento temporaneo del 50 per cento.
  Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sull'attuale
misura  degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese
di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonche'
degli  assegni  spettanti agli ecclesiastici in attivita' di servizio
contemplati  dall'art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929,
n. 848.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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