Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1090 del 19/10/1951 (Pubblicata nella G.U. del 27 ottobre 1951)
Composizione della Commissione centrale di avanzamento per gli ufficiali della Guardia di finanza.
Composizione della Commissione centrale di avanzamento per gli ufficiali della Guardia di finanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'art. 7 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1371, e dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 gennaio 1948, n. 64, e' sostituito dal seguente: "Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei colonnelli, dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio permanente e delle categorie in congedo della Guardia di finanza, e' costituita una Commissione centrale di avanzamento composta del Comandante generale, del Comandante in secondo, dei generali in servizio permanente effettivo del Corpo e del generale dell'Esercito addetto al Comando generale. La Commissione medesima viene convocata, nei casi previsti, dal Comandante generale del Corpo, che le rimette i documenti prescritti. La Commissione s'intende legalmente costituita con l'intervento di almeno cinque dei suoi componenti". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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