Legge Ordinaria n. 1109 del 27/10/1951 (Pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 1951 (suppl. ord.))
Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  autorizzato  il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del  Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario
dal  1  luglio  1951  al 30 giugno 1952 in conformita' dello stato di
previsione annesso alla presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 27 ottobre 1951

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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