Legge Ordinaria n. 1126 del 03/10/1951 (Pubblicata nella G.U. del 5 novembre 1951 e rettifica 20 novembre)
Arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' data  facolta'  al  Ministro  per  l'interno  di  effettuare  un
arruolamento straordinario di 500 guardie scelte e  di  4500  guardie
nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. 
  La facolta', di cui al comma precedente e le analoghe  facolta'  di
arruolamenti ordinari, straordinari, temporanei o in  soprannumero  e
di richiami o trattenimenti in servizio di persone  del  Corpo  delle
guardie di pubblica, sicurezza, di  cui  alle  vigenti  disposizioni,
saranno  esercitate  in  modo  che  il  contingente  complessivo   di
ufficiali, sottufficiali,  graduati  e  guardie  del  Corpo  predetto
risulti contenuto nel limite massimo di 82.000 unita'. 
  Gli aspiranti all'arruolamento di cui al primo comma  del  presente
articolo debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti per
l'arruolamento nel Corpo delle guardie  di  pubblica  sicurezza.  Gli
aspiranti ai posti di guardia scelta debbono avere prestato servizio,
quali graduati, nelle Forze armate dello Stato,  per  un  periodo  di
almeno sei mesi. 
 

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